Bonus Natale: compensazione crediti di imposta

Le somme erogate ai beneficiari sono recuperate dai sostituti d'imposta (datori di lavoro) come credito d’imposta da utilizzare in compensazione dal giorno successivo al loro approdo in busta paga

Data:

18 novembre 2024

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Con risoluzione n.54/E del 13 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo con cui i sostituti d’imposta - i datori di lavoro - potranno utilizzare per il credito in compensazione nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), in riferimento al cd. Bonus Natale (indennità una tantum prevista dal decreto-legge 113/2024, art.2-bis), che riconosce per il 2024 un’indennità di 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari.

In particolare - come spiega l'Agenzia delle Entrate sul sito FiscoOggi - il comma 4 dell’articolo 2-bis prevede che i sostituti d’imposta riconoscano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta. I sostituti d’imposta, a loro volta, recuperano le somme erogate sotto forma di credito d’imposta, che possono utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. 

Per quanto riguarda il modello F24 EP, in sede di compilazione il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

Da segnalare, inoltre, che il decreto-legge 167/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.267 del 14 novembre, ha modificato alcune condizioni per l'ottenimento del beneficio in parola, ampliando la platea dei beneficiari.


Fonte: Omnia del Sindaco

Pagina aggiornata il 18/11/2024