NOVITA'
Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della sentenza che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della regola che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
In base alle nuove regole, in attesa di una legge che definisca i passaggi che possono risultare più controversi, negli atti di nascita il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine da loro deciso (prima il padre poi la madre oppure viceversa). Se non c’è accordo tra i genitori sull’attribuzione dei cognomi è necessario l’intervento del giudice. I genitori, comunque, possono accordarsi anche sull’attribuzione di un solo cognome, che può essere sia quello paterno che quello materno.
Il ministero dell’Interno nella circolare precisa che “l’accordo fra i genitori è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte costituzionale – nella stessa sentenza – ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli”.
La circolare non è intervenuta circa le modalità necessarie per documentare l’accordo fra i genitori, sia in riferimento all’ordine di attribuzione dei due cognomi, sia in riferimento alla scelta di un solo cognome.
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La dichiarazione di nascita, può essere resa a scelta:
1. AL DIRETTORE SANITARIO DEL CENTRO DI NASCITA ENTRO TRE GIORNI ( il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
2. ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE NEL CUI TERRITORIO E' AVVENUTO IL PARTO ENTRO DIECI GIORNI (il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
3. ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI RESIDENZA DEI GENITORI, quando sia diverso dal luogo del parto ENTRO DIECI GIORNI (il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
4. ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI RESIDENZA DELLA MADRE QUALORA I GENITORI RISIEDANO IN LOCALITÀ DIVERSE, ENTRO DIECI GIORNI (il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
DA CHI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI NASCITA
a) NASCITE DA UNIONI LEGITTIME (persone coniugate tra loro):
può presentarsi indistintamente uno dei due genitori od un loro procuratore speciale (munito di atto notarile); La dichiarazione può inoltre essere resa dal medico, dall'ostetrica e, nell'ipotesi che il parto avvenga al di fuori della struttura sanitaria, anche da altra persona che abbia assistito al parto.
COSA OCCORRE:
ATTESTATO DI NASCITA redatto dall'ostetrica che ha assistito al parto;
DOCUMENTO D'IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL DICHIARANTE.
Nel solo caso di unioni legittime, se possibile, anche quello del genitore non presente.
In seguito alla dichiarazione di nascita d’ufficio si provvederà :
- all’attribuzione del Codice Fiscale del neonato
-
DENUNCIA DI NASCITA DA UNIONE NATURALE
La dichiarazione di nascita, può essere resa a scelta:
1. AL DIRETTORE SANITARIO DEL CENTRO DI NASCITA ENTRO TRE GIORNI ( il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
2. ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE NEL CUI TERRITORIO E' AVVENUTO IL PARTO ENTRO DIECI GIORNI (il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
3. ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI RESIDENZA DEI GENITORI, quando sia diverso dal luogo del parto ENTRO DIECI GIORNI (il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
4. ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI RESIDENZA DELLA MADRE QUALORA I GENITORI RISIEDANO IN LOCALITÀ DIVERSE, ENTRO DIECI GIORNI (il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
DA CHI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI NASCITA
b) NASCITE DA UNIONI NATURALI (persone non coniugate tra loro):
La dichiarazione opera anche come riconoscimento mediante il quale chi si presenta si dichiara genitore del neonato. Pertanto, ai sensi dell'art. 250 del Codice Civile, si devono presentare il/i genitori che intendono riconoscere il neonato.
COSA OCCORRE:
ATTESTATO DI NASCITA redatto dall'ostetrica che ha assistito al parto;
DOCUMENTO D'IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL DICHIARANTE.
Nel solo caso di unioni legittime, se possibile, anche quello del genitore non presente.
In seguito alla dichiarazione di nascita d’ufficio si provvederà :
- all’attribuzione del Codice Fiscale del neonato
- all’avvio della pratica del Bonus Bebe’ se spettante
DENUNCIA DI NASCITA da genitori non cittadini italiani e residenti all'estero
La dichiarazione di nascita, può essere resa a scelta:
1. AL DIRETTORE SANITARIO DEL CENTRO DI NASCITA ENTRO TRE GIORNI ( il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo.
2. ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE NEL CUI TERRITORIO E' AVVENUTO IL PARTO ENTRO DIECI GIORNI il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
DA CHI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI NASCITA
a) NASCITE DA UNIONI LEGITTIME (persone coniugate tra loro):
può presentarsi indistintamente uno dei due genitori od un loro procuratore speciale (munito di atto notarile); La dichiarazione può inoltre essere resa dal medico, dall'ostetrica e, nell'ipotesi che il parto avvenga al di fuori della struttura sanitaria, anche da altra persona che abbia assistito al parto.
b) NASCITE DA UNIONI NATURALI (persone non coniugate tra loro):
La dichiarazione opera anche come riconoscimento mediante il quale chi si presenta si dichiara genitore del neonato. Pertanto, ai sensi dell'art. 250 del Codice Civile, si devono presentare il/i genitori che intendono riconoscere il neonato.
COSA OCCORRE:
ATTESTATO DI NASCITA redatto dall'ostetrica che ha assistito al parto;
DOCUMENTO D'IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL DICHIARANTE.
Nel solo caso di unioni legittime, se possibile, anche quello del genitore non presente.
DENUNCIA DI NASCITA genitori italiani residenti all'estero, compresi nell'A.I.R.E.
La dichiarazione di nascita, può essere resa a scelta:
1. AL DIRETTORE SANITARIO DEL CENTRO DI NASCITA ENTRO TRE GIORNI ( il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo.
2. ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE NEL CUI TERRITORIO E' AVVENUTO IL PARTO ENTRO DIECI GIORNI il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
DA CHI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI NASCITA
a) NASCITE DA UNIONI LEGITTIME (persone coniugate tra loro):
può presentarsi indistintamente uno dei due genitori od un loro procuratore speciale (munito di atto notarile); La dichiarazione può inoltre essere resa dal medico, dall'ostetrica e, nell'ipotesi che il parto avvenga al di fuori della struttura sanitaria, anche da altra persona che abbia assistito al parto.
b) NASCITE DA UNIONI NATURALI (persone non coniugate tra loro):
La dichiarazione opera anche come riconoscimento mediante il quale chi si presenta si dichiara genitore del neonato. Pertanto, ai sensi dell'art. 250 del Codice Civile, si devono presentare il/i genitori che intendono riconoscere il neonato.
COSA OCCORRE:
ATTESTATO DI NASCITA redatto dall'ostetrica che ha assistito al parto;
DOCUMENTO D'IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL DICHIARANTE.
Nel solo caso di unioni legittime, se possibile, anche quello del genitore non presente.
TRASCRIZIONE DI ATTI DI NASCITA FORMATI ALL’ESTERO
Ove si verifichi all'estero una nascita che riguarda un cittadino italiano, il relativo atto dovrà essere trascritto in Italia presso il Comune competente, secondo le disposizioni vigenti.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficiale dello Stato Civile.
RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI
Il riconoscimento di figlio naturale (nato da persone non coniugate tra loro) è l'atto formale mediante il quale chi lo effettua si dichiara genitore del figlio che con detto atto riconosce. Non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
a) Il riconoscimento può essere effettuato nei confronti di un figlio nascituro sia congiuntamente da entrambi i genitori oppure, in tempi diversi, prima dalla madre e poi dal padre con il consenso di quest’ultima. Detto riconoscimento può essere effettuato innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento (art. 254 c.c.). Se si desidera rendere la dichiarazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile contattare l'Ufficio denunce di nascita.
b) Il riconoscimento posteriore alla nascita può essere effettuato innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile o al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento dal genitore che intende riconoscere il figlio previo assenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio stesso qualora quest’ultimo non abbia compiuto i sedici anni d’età.
Nell'ipotesi di figlio ultrasedicenne il riconoscimento non produce effetto senza l'assenso di quest'ultimo (art. 250 c.c.).
Nell'ipotesi che il riconoscimento avvenga innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile necessita contattare l'Ufficio dello Stato Civile.
ADOZIONI DI MINORI ITALIANI E STRANIERI E DI MAGGIORENNI
La competenza in materia è affidata dalla legge secondo i casi ai Tribunali per i Minorenni e ai Tribunali ordinari.
Il relativo provvedimento, divenuto definitivo, dovrà essere trascritto nei registri di stato civile del Comune di residenza degli adottanti, se trattasi di minori stranieri o nei registri di stato civile del Comune di nascita dell'adottato, negli altri casi.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficiale dello Stato Civile.
CAMBIAMENTI ED AGGIUNTE DI NOMI E COGNOMI
Chiunque voglia cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve fare domanda al Ministero dell'Interno esponendone le ragioni.
La richiesta è presentata al Prefetto della Provincia in cui il richiedente ha la sua residenza.
Chiunque voglia cambiare il nome od aggiungere al proprio un altro, oppure voglia cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale, deve fare domanda al Prefetto della:
- provincia del luogo di residenza o in alternativa,
- a quello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di stato civile dove c'è l'atto di nascita.
I decreti che autorizzano le modificazioni, emessi dalla predette autorità, dovranno essere trascritti a cura dell'interessato nei registri in corso della nascite del Comune di residenza.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficiale dello Stato Civile.
APPLICAZIONE ESATTA INDICAZIONE DEI NOMI
Per chi è nato prima del 31 marzo 2001 ed ha avuto attribuito alla nascita un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, vi è la possibilità di dichiarare per iscritto all'Ufficiale dello stato civile del luogo di nascita, l'esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome nei documenti rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e d'anagrafe.
Chi è nato a Ghemme può rendere la dichiarazione :
- direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile
- inviandola all'Ufficiale dello Stato Civile tramite posta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento.
Chi è nato in altro Comune e risiede a Ghemme può inviarla tramite l'Ufficiale di Stato Civile di Ghemme.